IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;
  Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalita' di
rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992,  n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta  norme  dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30  ottobre  1990  e  n.  2086  del  4 febbraio 1991, rispettivamente
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28  febbraio  1985,  n.
262  del  9  novembre  1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore lavori, all'ingegnere capo e ai collaudatori;
  Visti  i  propri  decreti n. 475 del 12 aprile 1991, n. 1309 del 23
dicembre 1991, n. 246 del 19 marzo 1992 e le ordinanze n. 948/FPC del
7 aprile 1987,  n.  2000/FPC  del  10  agosto  1990,  rispettivamente
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1987, n. 197
del  24  agosto  1990,  che  disponevano  interventi   parziali   per
l'eliminazione del pericolo incombente accertato dal Gruppo nazionale
per  la  difesa  dalle  catastrofi idrogeologiche di cui ai verbali 5
novembre 1986 e 27 dicembre 1990;
  Visto il verbale di sopralluogo del 21 gennaio 1993  nel  quale  il
Gruppo  nazionale  per  la  difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha
accertato una condizione di pericolo incombente in particolare su via
Principe di Napoli,  oltre  a  via  Marconi,  rione  Rinforzi  e  via
Cairoli;
  Vista  la  nota  n. 2313.20.2.GAB P.C. datata 1 febbraio 1993 della
prefettura di Foggia, con la quale si sollecitano interventi a tutela
della pubblica e privata incolumita';
  Vista la nota n. 298 datata 17 marzo 1993 del  servizio  di  igiene
pubblica  USL  del  comune  di  S.  Marco  La Catola, con la quale si
evidenzia un rischio epidemico causato dalla rottura di  parte  della
rete fognaria distaccatasi per effetto del movimento franoso;
  Vista  la  nota  n.  1104/PC  datata 1 aprile 1993, con la quale la
regione Puglia ha trasmesso una  relazione  tecnica  nella  quale  si
evidenzia la gravita' dei movimenti franosi nel comune di S. Marzo La
Catola;
  Vista  la  nota  n.  4436  datata 21 dicembre 1992 del comune di S.
Marco La Catola  con  la  quale,  oltre  a  segnalare  l'adozione  di
diciotto  ordinanze  di  sgombero  di  abitazioni  rese inagibili per
effetto del movimento franoso, trasmette un progetto  di  risanamento
pari a L. 3.000.000.000 quale stralcio di un progetto generale pari a
L.   23.734.120.000   parzialmente   finanziato  con  le  sopracitate
ordinanze;
  Vista la nota n. 2706 datata 29 luglio 1993, con la quale il comune
di S.  Marco  La  Catola  trasmette  un  progetto  esecutivo  per  un
intervento  considerato prioritario e limitato al solo consolidamento
della zona via Principe di Napoli, che e' stata oggetto di  accertato
pericolo incombente da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi  idrogeologiche,  nel  sopra  citato  sopralluogo  del  21
gennaio 1993, per un importo di L. 2.000.000.000;
  Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  aderire  alle  richieste  al
fine   di   far   eseguire   le   opere   piu'   urgenti   necessarie
all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme  procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  in  premessa  e'
assegnata  al  comune  di  S.  Marco  La  Catola  la  somma  di  lire
duemiliardi.
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.