IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429; Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore lavori, all'ingegnere capo e ai collaudatori; Visti i propri decreti n. 475 del 12 aprile 1991, n. 1309 del 23 dicembre 1991, n. 246 del 19 marzo 1992 e le ordinanze n. 948/FPC del 7 aprile 1987, n. 2000/FPC del 10 agosto 1990, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1987, n. 197 del 24 agosto 1990, che disponevano interventi parziali per l'eliminazione del pericolo incombente accertato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche di cui ai verbali 5 novembre 1986 e 27 dicembre 1990; Visto il verbale di sopralluogo del 21 gennaio 1993 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una condizione di pericolo incombente in particolare su via Principe di Napoli, oltre a via Marconi, rione Rinforzi e via Cairoli; Vista la nota n. 2313.20.2.GAB P.C. datata 1 febbraio 1993 della prefettura di Foggia, con la quale si sollecitano interventi a tutela della pubblica e privata incolumita'; Vista la nota n. 298 datata 17 marzo 1993 del servizio di igiene pubblica USL del comune di S. Marco La Catola, con la quale si evidenzia un rischio epidemico causato dalla rottura di parte della rete fognaria distaccatasi per effetto del movimento franoso; Vista la nota n. 1104/PC datata 1 aprile 1993, con la quale la regione Puglia ha trasmesso una relazione tecnica nella quale si evidenzia la gravita' dei movimenti franosi nel comune di S. Marzo La Catola; Vista la nota n. 4436 datata 21 dicembre 1992 del comune di S. Marco La Catola con la quale, oltre a segnalare l'adozione di diciotto ordinanze di sgombero di abitazioni rese inagibili per effetto del movimento franoso, trasmette un progetto di risanamento pari a L. 3.000.000.000 quale stralcio di un progetto generale pari a L. 23.734.120.000 parzialmente finanziato con le sopracitate ordinanze; Vista la nota n. 2706 datata 29 luglio 1993, con la quale il comune di S. Marco La Catola trasmette un progetto esecutivo per un intervento considerato prioritario e limitato al solo consolidamento della zona via Principe di Napoli, che e' stata oggetto di accertato pericolo incombente da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel sopra citato sopralluogo del 21 gennaio 1993, per un importo di L. 2.000.000.000; Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze; Ravvisata, pertanto, la necessita' di aderire alle richieste al fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149; Dispone: Art. 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di S. Marco La Catola la somma di lire duemiliardi. Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.